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domenica 3 febbraio 2008

Il RIPOSO per alcuni..... questo sconosciuto

Cari colleghi vi riporto i due articoli riguardanti il riposo e la cui mancanza in svariati casi verrà segnalata alle segreterie e/o agli organi competenti. Perché questo? Per due motivi, uno perché il riposo é e resta sacrosanto e non dovrebbe nemmeno essere toccato e due, perché almeno tirassero fuori la GRANA dalla Direzione e non approfittarsi sempre dei lavoratori già sottopagati (fonte Bankitalia) e che magari faticano a tirare avanti.
Art. 71 - Norme generali
Visto quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27 Aprile 2006 pubblicato in G.U. n.108 dell’11 Maggio 2006 il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza.
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL al titolo orario di lavoro le Parti ribadiscono la coerenza e la continuità dell’attuale impianto contrattuale e normativo per la parte che disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro con quanto già previsto nel precedente C.C.N.L. 2001/2004. 38 Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo.
Pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni.
Fermo restando quanto previsto dal D.I. 27 Aprile 2006 per tutto quanto non espressamente regolato dal presente CCNL si applicano le disposizioni previste dal dlgs 66/2003.
Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimo-nio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue: a) Orario di lavoro settimanale
Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657 e dall’art. 16 lettera D dlgs 66/2003 , la prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso. In attuazione a quanto previsto dall’art. 3 Dlgs 66/2003 ai fini contrattuali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario.
Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, in attuazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. 66/2003 la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull’orario settimanale e dagli art. 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 115, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Art 72 - Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
In attuazione a quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs 66/2003, tenuto conto della esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, con modalità da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale, potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dall’art 17 D.lgs 66/2003 per quanto concerne l’art. 7 riguardante il riposo giornaliero.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite fissato dall’art. 7 dgls 66/2003, non godute nell’arco delle 24 ore, dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il termine.
Art. 73 - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto ai sensi delle vigenti leggi in materie, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli art. 3 e 16 della Lg. 22/02/1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.
Per il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione all’ esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, in attuazione a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 lettera D del D.lgs. 66/2003 e 17 comma 4, si conviene che, il personale può essere chiamato per
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esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo previsto dall’art. 9 - 1° comma del D.lgs. 66/2003 di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto;
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all’art.105 CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell’indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui ad art. 105 del presente CCNL.
Bts

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