
martedì 18 maggio 2010
Ultimissime sul rinnovo CCNL (anzi follie) LEGGETE BENE
Ufficio Segreteria Sindacale Roma, 06 maggio 2010
Prot.n 262/1947 VDO/cr Vigilanza_esitoincontro05050.doc
Oggetto: Rinnovo CCNL Vigilanza Privata - Esito incontro 05/05/10
ALLE STRUTTURE REGIONALI
E TERRITORIALI FISASCAT CISL
Loro Sedi
Cari amici,
l’incontro di trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata del 5 maggio u.s., svoltosi in forma cosiddetta “ristretta”, ed alla presenza delle tre OO.SS. firmatarie del CCNL scaduto a dicembre del 2008, purtroppo, non solo non ha fatto registrare gli auspicati passi in avanti sugli argomenti oggetto del confronto negoziale, ma, addirittura, ha manifestato, in seno alle nostre controparti datoriali, una pervicace volontà – tra l’altro per niente dissimulata – tesa ad inserire fra gli argomenti già da tempo al centro della trattativa temi nuovi e, non casualmente, di portata dirompente rispetto ad un confronto già di per sé non agevole, al mero scopo – si teme - di rendere sempre più aleatorio l’esito di un negoziato inaugurato quasi un anno fa e che, a tutt’oggi, spiace riscontrare, non ha prodotto alcunché di apprezzabile per i lavoratori e le lavoratrici del settore.
Detto sforzo di introdurre in continuazione questioni nuove, rende questa trattativa singolare ed anomala nel contesto dei rinnovi dei CCNL, tanto da farne un negoziato a “temi mobili e variabili”: purtroppo, la gran varietà di temi annunciati (o branditi), finora, non ha consentito di raggiungere un solo accordo, sia pure parziale, relativo a qualsivoglia titolo.
Relativamente ai contenuti di merito del confronto svoltosi alla data richiamata, le associazioni datoriali, tra l’altro venendo meno ad un impegno afferente il metodo condiviso in ordine alla gestione della trattativa, non ci hanno sottoposto i documenti – in più occasioni dalle stesse spacciati per conclusi e condivisi (da loro e fra loro condivisi, naturalmente!) – in tema di cambio di appalto e/o affidamento di servizio (artt. 25, 26 e 27 dell’attuale CCNL) e di riforma del sistema di classificazione del personale (art. 31 dell’attuale CCNL), ma hanno diramato due formulazioni (allegate alla presente) relative ad altrettanti articoli contrattuali titolati, rispettivamente, riposo giornaliero (art. 72 dell’attuale CCNL) e flessibilità (art. 78 dell’attuale CCNL).
In via preliminare, va osservato che l’estensore delle due menzionate proposte di riscrittura, nonostante il generoso sforzo creativo richiamato, non ha tenuto in alcun conto il confronto ed il suo esito in ordine agli argomenti del riposo giornaliero e della flessibilità d’orario.
Infatti, ad una rapida scorsa degli attuali articoli sui predetti due temi contenuti nel vigente CCNL e della formulazione auspicata dalle associazioni datoriali, salta agli occhi qualche mastodontica differenza che, se la proposta delle nostre controparti dovesse essere accolta nella sua interezza e globalità, in parole chiare, si tradurrebbe in un netto e repentino peggioramento delle condizioni di lavoro delle guardie particolari giurate.
Se, a solo scopo esemplificativo, dovessimo valutare l’impatto della flessibilità, così come concepita nella proposta dei nostri interlocutori datoriali, si passerebbe dall’attuale possibilità di far recuperare al massimo un’ora/giorno di lavoro in un arco temporale di due mesi ad un meccanismo che innalzerebbe anche a più di tre ore l’abbattimento dell’orario giornaliero di lavoro e che ammetterebbe, di fatto, il recupero anche nei giorni di riposo settimanale, purché vi sia un’intesa a livello aziendale.
Passando alla riformulazione dell’articolo 72 sul riposo giornaliero, i propositi di “aggiornamento” dei nostri interlocutori assumono le caratteristiche di un attacco indiscriminato e frontale alla residua (e peraltro minimale) garanzia contrattuale fortuitamente sopravvissuta alla deroga (decretata dal Ministero del Lavoro) all’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, come si ricorderà, ammetteva, col fine di rendere maggiormente flessibili l’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro “per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza”, per i servizi di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili, per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell’ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi, per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni (praticamente per tutti i servizi svolti dalle guardie particolari giurate), di non tenere conto delle prescrizioni – a garanzia di una corretta ed efficiente prestazione e dell’equilibrio psico-fisico dei lavoratori – che valgono per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, tranne naturalmente le GPG.
Sperando di fare cosa utile, si dà un’illustrazione riepilogativa delle differenze in ordine ai contenuti degli articoli 72 e 78 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle relative proposte di modifica avanzate dalle associazioni degli istituti di vigilanza privata; la semplice comparazione fra i testi, meglio di qualsivoglia commento a margine, può restituire efficacemente e nella sua originale portata quel che i nostri interlocutori vogliono perseguire in termini di destrutturazione dell’orario di lavoro.
Attuale formulazione dell’articolo 72 del CCNL in tema di riposo giornaliero.
Proposta di modifica presentata dalle associazioni datoriali in occasione dell’incontro di trattativa del 5 maggio u.s.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs 66/2003, tenuto conto della esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, con modalità da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale, potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dall’art. 17 D.lgs 66/2003 per quanto concerne l’art. 7 riguardante il riposo giornaliero.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite fissato dall’art. 7 Dgls 66/2003, non godute nell’arco delle 24 ore, dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il termine.
Il lavoratore, di norma, ha diritto a 10 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.
Tenuto conto dell’esigenza di non esporre, comunque, i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, il riposo giornaliero di 10 ore può essere frazionato nelle seguenti ipotesi:
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 8 ore rappresenti un’adeguata protezione degli stessi.
Diverse ipotesi e/o modalità potranno essere concordate a livello aziendale e/o interaziendale e/o territoriale.
Nel caso che, per le esigenze sopra menzionate, il riposo giornaliero venga ridotto, le ore mancati al raggiungimento delle 10 ore dovranno essere recuperate entro il mese successivo a quello di mancata fruizione.
Fermo restando il fatto che, come si noterà, una riscrittura dell’articolo andrebbe comunque operata, quantomeno per superare una formulazione dello stesso concepita in costanza di applicazione al settore delle previsioni del decreto legislativo 66/2003, tuttavia la ratio della proposta datoriale è irricevibile per le questioni di merito evidenziate che, qualora malauguratamente passassero nella loro interezza, peggiorerebbero una prestazione lavorativa che, certamente, non è fra le più agevoli.
In occasione di più tentativi da noi operati e tesi a ricreare le condizioni minime di agibilità alla trattativa, si è proposto alle nostre controparti di riaffermare nelle 11 ore (tra l’altro già derogabili al ricorrere di specifiche condizioni di servizio) la durata della pausa giornaliera (o, in alternativa, di stabilire una durata minima che non si differenziasse molto dalle 11 ore attualmente previste dal contratto) e di prevedere la possibilità di derogarvi, a livello di contrattazione integrativa, per casistiche ben specificate e limitate; certamente il generalizzato superamento di ogni vincolo orario - poiché è questo l’obiettivo che si intende perseguire con tale proposta datoriale - non lascia intravedere possibilità alcuna di raggiungere sull’argomento un’intesa.
Attuale formulazione dell’articolo 78del CCNL in tema di flessibilità.
Proposta di modifica presentata dalle associazioni datoriali in occasione dell’incontro di trattativa del 5 maggio u.s.
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di un’ora giornaliera.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.
Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di un’ora giornaliera.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero normale ordinario orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate, fermo restando che la prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a 4 ore. Il recupero di tali ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro, non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi. A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività di lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
A livello aziendale le parti potranno concordare diverse modalità di cadenza dei riposi e/o permessi, senza diritto alcuno a percepire per tale fatto alcuna indennità e/o risarcimento.
È finanche superfluo indugiare ulteriormente sull’effetto che, il portare dall’attuale ora giornaliera alle tre ore per un lavoratore con sistema orario 5+1 ed alle tre ore e quindici minuti per un lavoratore con sistema orario 6+1+1, può avere; se passasse, così com’è formulata, questa “innovazione” darebbe una discrezionalità assoluta agli istituti in materia di orario di lavoro a discapito dei lavoratori .
Discrezionalità ingiustificata da qualsivoglia esigenza di flessibilità aggiuntive (tra l’altro in una fase certamente non di espansione per il settore, come non mancano di rammentarci i nostri interlocutori!).
La criticità insanabile che il combinato disposto degli articoli sopra riportati comporterebbe sta nel fatto che – ricorrendo ad uno dei tanti esempi possibili - un lavoratore, in teoria, potrebbe lavorare per una settimana anche solo 20 ore e doverne recuperare 15, potendo arrivare a fare anche 16 ore al giorno (proprio per effetto del riposo giornaliero portato ad 8 ore e del fatto che il recupero delle ore non lavorate deve avvenire di seguito a turni di lavoro ordinari!).
Una simulazione, questa, a notevole impatto, in termini negativi, sulla vita dei lavoratori, sul loro livello di efficienza e, anche, sulla qualità della prestazione, non sfuggono ai più (e neanche alle associazioni datoriali).
Il nodo critico rispetto ai temi della flessibilità e dell’orario di lavoro è che le associazioni datoriali non vogliono, in alcun modo, discutere di questi argomenti a livello decentrato, ma vogliono ottenere dal livello negoziale nazionale il massimo in termini di flessibilità, al fine di non dover motivare le necessità che rendono utile il ricorso alle modalità di impiego orario flessibile in sede territoriale (piuttosto che aziendale) ed evitare, di fatto, qualsivoglia ulteriore negoziato a riguardo.
In ordine al confronto tenuto il 5 maggio, inoltre, le estemporanee esternazioni delle associazioni datoriali hanno lambito il grottesco quando ci è stata riproposta la richiesta di superare la copertura retributiva (a carico aziendale) dei primi tre giorni di malattia (detti di carenza) in ragione di un mai specificato - in termini quantitativi e di consistenza – e deplorevole, quanto fantomatico, fenomeno di assenze frequenti “coperte” da certificati medici.
La richiesta è stata rimessa al mittente senza ulteriore indugio da parte delle OO.SS. Del tema dei primi tre giorni di malattia, abbiamo ricordato alle nostre controparti, nei tavoli negoziali in Italia si parla soltanto per portare il diritto alla retribuzione per quelle giornate di lavoro perse per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore a chi ancora non ce l’ha, certamente non per toglierlo nei settori dove quel diritto c’è!
La trattativa marca il passo. Il tavolo si è aggiornato alle ore 10.00 del 9 giugno p.v. in luogo ancora da stabilirsi e in delegazione plenaria.
Considerata la difficoltà della fase, è convocato, in coda al negoziato di cui sopra, il Coordinamento Nazionale della FISASCAT per la Vigilanza Privata presso la sede della Federazione in via Livenza, 7 a Roma.
In occasione della riunione del Coordinamento svolgeremo le valutazioni opportune in termini di sforzi da esperire per tentare di ricondurre la trattativa in un alveo utile a definire una soluzione negoziale dignitosa e condivisa.
Tuttavia, l’atteggiamento ostativo, strumentale e di chiusura delle nostre controparti, tutto orientato ad una logica vecchia e apertamente ostile al confronto, va debitamente segnalato ai lavoratori in occasione delle assemblee informative che ora più che mai si rendono necessarie.
L’atteggiamento delle associazioni datoriali ha il sapore di un ritorno al passato. Un ritorno al passato testimoniato da posizioni di retroguardia su temi tanto delicati come l’orario di lavoro ed il trattamento economico per i giorni di malattia (e, quindi, sulla condizione lavorativa e di vita delle GPG) meritano, da parte nostra e dei lavoratori, un no univoco e non negoziabile; una voglia di ritorno al passato dimostrata anche dalla sistemica ed irresponsabile latitanza da parte delle associazioni datoriali dai tavoli di confronto per il rinnovo di importanti contratti integrativi scaduti da molti anni.
Come FISASCAT non abbandoniamo l’idea che per far compiere quel necessario - e da più parti auspicato - salto di qualità all’intero settore sia necessario prestare maggiori attenzioni alla condizione lavorativa delle guardie particolari giurate per accrescerne il livello di garanzie e tutele; la posizione datoriale, almeno finora, va nella direzione opposta.
Abbiamo richiesto che sia prevista un’occasione di confronto anche coi segretari generali delle OO.SS. firmatarie al fine di verificare la congruenza rispetto al percorso stabilito in occasione di una precedente riunione, cui gli stessi presero parte, nella quale si convenne un impianto generale di argomenti e di modalità operative per incanalare la trattativa.
Occorre scongiurare un ritorno al passato che le GPG non meritano; è necessaria la mobilitazione di tutte le Federazioni in una massiccia campagna informativa presso i lavoratori per essere pronti, a qualsiasi evenienza, dopo la riunione di trattativa stabilita per il 9 giugno.
Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Dell’Orefice)
(Pierangelo Raineri)
All.2
Pubblicato da Rsu-Cvn alle 23:54:00
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